Comunicazione Motivi Ostativi Art. 10 Bis: Cosa Significa e Come Funziona

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Nell'era della trasparenza e dell'accesso alle informazioni, ci imbattiamo spesso in situazioni in cui la pubblica amministrazione oppone un diniego alla nostra richiesta di documenti o informazioni. Ma cosa succede quando questo diniego si basa su "motivi ostativi"? L'articolo 10 bis, introdotto nella Legge 241/1990, disciplina proprio queste specifiche situazioni, stabilendo le regole per la comunicazione dei motivi che impediscono l'accesso a informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

Prima dell'introduzione dell'articolo 10 bis, la mancata comunicazione dei motivi ostativi rappresentava un ostacolo significativo per i cittadini che si vedevano negato l'accesso a informazioni senza una chiara motivazione. L'articolo 10 bis nasce proprio per colmare questa lacuna, introducendo un meccanismo che garantisca maggiore trasparenza e un contraddittorio più equilibrato tra cittadino e pubblica amministrazione.

In sostanza, la norma prevede che quando l'accesso ai documenti amministrativi viene negato per motivi di sicurezza nazionale, difesa dello Stato, ordine pubblico, prevenzione e repressione di reati, ecc., l'amministrazione è tenuta a comunicare al richiedente, seppur in forma sintetica, l'esistenza di tali motivi ostativi. Questa comunicazione, pur sintetica, deve essere sufficiente a far comprendere al richiedente la natura dell'ostacolo che si frappone tra lui e l'informazione richiesta.

Tuttavia, l'applicazione pratica dell'articolo 10 bis non è sempre lineare e sono emerse nel tempo diverse criticità. Una delle principali riguarda proprio l'effettiva "sinteticità" della comunicazione, che in alcuni casi rischia di tradursi in una formulazione generica e poco chiara, vanificando in parte lo spirito di trasparenza della norma.

Un'altra questione problematica riguarda la difficoltà di valutare, in concreto, se l'interesse alla riservatezza invocato dall'amministrazione sia effettivamente prevalente rispetto all'interesse del richiedente ad accedere all'informazione. Questa valutazione spetta in ultima analisi al giudice amministrativo, ma la complessità della materia rende il percorso di tutela giudiziaria spesso lungo e dispendioso.

Nonostante le criticità, l'articolo 10 bis rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e un più efficace sistema di accesso civico. La norma, infatti, introduce un meccanismo di dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione, consentendo al richiedente di comprendere, almeno a grandi linee, le ragioni del diniego e di valutare se presentare un'eventuale richiesta di riesame o ricorrere al giudice amministrativo.

Per concludere, l'articolo 10 bis, pur con le sue imperfezioni, rappresenta un tassello fondamentale nel complesso mosaico dell'accesso civico. La sua corretta applicazione richiede un impegno costante da parte sia della pubblica amministrazione che dei cittadini, affinché il diritto all'informazione, principio cardine di una società democratica, possa essere pienamente realizzato.

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